Antincendio

DPR 151/2011 ex D.M. 16/02/198

Particolare attenzione viene rivolta verso gli aspetti connessi alla PREVENZIONE INCENDI.

In continuo aggiornamento il nostro staff tecnico è in grado di supportare studi professionali ed aziende nella realizzazione di pratiche per Rinnovo CPI, ottenimento di Parere di Conformità, rilascio di Certificati Prevenzione Incendi e Consulenze tecniche in materia di sicurezza Antincendio.

Il recente DPR 151/2011, che sosituisce il D.M. 16/02/1982, elenca le attività soggette a controllo da parte dei VVFF. In materia di semplificazione amministrativa la nuova disciplina prevede al posto del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, una attestazione di conformità, con contestuale eliminazione del giuramento della perizia; inoltre è prevista l’eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il regolamento, in attuazione del principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie (A B e C) assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Nel dettaglio :

 

  • Valutazione del rischio d’incendio nel luogo di lavoro in ottemperanza al Decreto Ministeriale del 10 Marzo 1998.
  • Allestimento del piano di emergenza antincendio e piano di evacuazione in conformità al D.Lgs.81/08 e al D.M. 10 marzo 1998.
  • Predisposizione pratiche di prevenzione incendi cui al DPR 151/2011, per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi completo di:
    • predisposizione SCIA per attività Classe A e B;
    • predisposizione richiesta approvazione progetto antincendio per attività di Classe B e C;
    • predisposizione domande di sopralluogo per attività di Classe C;
    • verifica stato dei luoghi e predisposizione elenco interventi per adeguamento attività alla prevenzione incendi;
    • predisposizione domanda di voltura e domande di rinnovo periodico;
    • Verifiche e collaudi impianti idrici antincendio;
    • Certificazione di strutture resistenti al fuoco.

 

Il nuovo regolamento individua 3 categorie con una differenziazione degli adempimenti procedurali:

 

Categoria A: attività dotate di ‘regola tecnica’ di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;

Categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria ‘superiore’;

Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’.

 

Si prega di consultare il dettaglio qui a fianco per verificare quali strutturi rientrino nelle categorie specificate.

Categoria A

  • Alberghi e residenze fino a 50 posti letto
  • Scuole fino a 150 persone
  • Strutture sanitarie, case per anziani fino a 50 posti letto, ambulatori fino a 1000 mq
  • Locali per il commercio, negozi, fino a 600 mq
  • Aziende, uffici fino a 500 persone presenti
  • Autorimesse fino a 1000 mq
  • Edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri

Categoria B

  • Locali di spettacolo, teatri, palestre, fino a 200 persone,
  • Alberghi, residenze, villaggi turistici, bed&breakfast, tra 50 e 100 letti
  • Scuole da 150 a 300 persone, strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto
  • Ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1000 mq
  • Locali per il commercio, negozi, fiere, da 600 a 1500 mq
  • Aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti
  • Edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri

Categoria C

  • Edifici protetti ex codice beni culturali e paesaggistici DLgs 42/2004
  • Teatri oltre le 100 persone
  • Alberghi e villaggi oltre 100 posti letto, scuole oltre 300 persone.
  • Strutture sanitarie oltre 100 posti letto
  • Locali per il commercio, negozi, fiere oltre i 1.500 mq
  • Aziende e uffici oltre 800 persone presenti
  • Edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendio